Quando è la Corte nazionale tedesca ad essere innovativa..

Corte tedesca

Il Tribunale costituzionale tedesco, la più illustre ed ascoltata Corte  nazionale del vecchio continente,il 9.2.2010 ha dichiarato il cosiddetto “ sistema Hartz IV”- che raggruppa gli aiuti sociali e gli assegni di disoccupazione voluto dal cancelliere Schröder nel 2005 – in parte
incostituzionale in quanto il sistema di sussidi previsti viola l’art. 1 e l’art. 20 della Costituzione tedesca, che recitano –rispettivamente- “

La dignità dell’uomo è intangibile” e “” La repubblica tedesca è uno stato federale democratico e sociale” , letti in connessione tra loro.
Come noto la higher law tedesca non contempla un elenco specifico di diritti di natura sociale ( come la nostra) , ma li riassume nella “clausola di socialità” dell’art. 20, sicché la Corte ha in sostanza stabilito le conseguenze, in materia sociale, del principio di intangibilità della dignità personale.
Si è stabilito che il livello di sussidi per persone impiegabili pari a 359 euro mensili e quelli stanziati per gli altri partecipanti al nucleo familiare sono troppo bassi, essendo stati addirittura ridotti nel 2005 per indurre i disoccupati a trovare ad ogni costo un lavoro.
La Corte afferma ( nella traduzione in inglese “ ufficiale” delle ragioni della decisione leggibile in
http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg10-005en.html)
che “ the fundamental right to guarantee a subsistence minimum that is in line with human dignity, which follows from art. 1.1 GG ( Costituzione tedesca) in conjunction with the principle of the social state under Article 20 .1 GG, ensures every needy person the material condition that are indispensable for his of her psysical existence and for a minimum participation in social, cultural and political life. Beside the right from the Article 1.1. GG to respect the dignity of every individual, which has an absolute effect, this fundamental right from article 1.1.GG has, in its connection with the Article 20 .1 GG, an autonomous significance as a guarantee right. This right in not subject to the legislature’s disposal and must be honoured; is must , however be lent concrete shape, and be regularly updated by the legislature”. E più avanti “ In order to lend
the claim concrete shape, the legislature has to assess all expenditure that is necessary for one’s existence consistently in a transparent ad appropriate procedure according to the actual need, i. e in line with reality”.

Insomma il supremo organo giurisdizionale tedesco afferma con grande limpidità che la garanzia di un minimo vitale è un diritto incomprimibile della persona e che lo stato deve trovare i mezzi necessari per tutelarlo nella realtà e in tutte le sue connotazioni “ sociali, culturali e politiche”. Certamente l’esatta entità di questi mezzi rimane nella discrezionalità del legislatore; per questo la Corte, per arrivare alleconclusioni prima ricordate, compie un accertamento in concreto sullerisorse concesse alle persone in difficoltà ( per il sole 24 ore oltre 6milioni: cfr. “ Bocciati i sussidi: troppo bassi” in il sole24ore10.2.2010), escludendo la loro sufficienza e l’inconsistenza dei parametriutilizzati dal governo per fissare il livello della prestazioni.

Non vi è dubbio che le affermazioni della Corte tedesco siano costituzionalmente esplosive perché consentono di irradiare dal principio di “ dignità della persona” conseguenze sociali stringenti ed a largo raggio, non sottoposte al test della “ risorsa dei mezzi”, nel senso che
lo stato “ deve” trovare le risorse per garantire a tutti “ a subsistence minimum”.

In Europa si dovrebbe regolare analogamente, sulla base dell’art. 1 della Carta di Nizza, ripreso dall’art. 1 della Costituzione tedesca, ed all’art. 34 terzo comma che già, peraltro, è formulato in stretta connessione con il primo / “ diritto all’assistenza sociale e abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa”) ; seguendo le indicazioni della Corte tedesca queste spese sono necessarie e vanno calibrate, come ha sostenuto anche la Commissione europea nella Raccomandazione del 2008 e il Parlamento europeo nella Risoluzione dell’Ottobre 2009, sulle reali necessità dei soggetti tenuto conto delle situazioni dei singoli paesi, dovendo essere comune “ adeguate” rispetto al fine perseguito, quella tutela della human dignity che- ci spiega oggi la Corte tedesca – non coincide affatto con la mera sopravvivenza.
Leggendo e valutando la “ forza morale” di questa sentenza non può mancare uno sguardo sconsolato a questo paese e a questo governo che considera ancora un’optional mantenere in vita i più bisognosi.

da Bin-Italia

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