Il punto di vista precario sulla riforma del mercato del lavoro

Una breve guida al Disegno di Legge sulla riforma del mercato del lavoro  inviato al Parlamento

1 . Flessibilità in entrata e contratto a termine: non cambia nulla, o quasi

Il contratto a termine si penalizza aggiungendo l’1,4%. di tassazione, pagata formalmente dall’impresa ma facilmente scaricabile sul dipendente. Però non è più obbligatorio giustificare il motivo del suo utilizzo: di fatto, viene liberalizzato. Il contratto di inserimento viene sostituito dall’apprendistato. Nel part-time possono essere ridotte le clausole elastiche sull’orario. Le collaborazioni a progetto richiederanno una definizione più stringente del “progetto”, pena la trasformazione a tempo indeterminato (dietro denuncia del lavoratore, e vista la ricattabilità dei collaboratori…. ). Poco o nulla cambia, le tipologie precarie rimangono tali e quali, vengono solo aggiunti vincoli facilmente raggirabili. Importante: viene aumentata la contribuzione sul solo contratto a termine (quello che offre più garanzie) con l’effetto, di una probabile trasformazione in altri contratti atipici meno costosi e, soprattutto, di riversare sui salari l’aumento contributivo.

2 . Il contratto dominante, l’apprendistato e l’abuso dei contratti precari: : non cambia nulla

Il contratto “dominante” dovrà essere a tempo indeterminato, che inizia con l’apprendistato, in quattro livelli che coprono tutte le qualifiche. Per l’apprendistato, con la legge di stabilità 2012 gli sgravi contributivi a favore del datore di lavoro arrivano al 100%: quindi è assai favorevole per le imprese. Durata massima di tre anni ma, ovviamente, non è prevista la conversione automatica in contratto a tempo indeterminato…. il che sarebbe comunque inutile viste le nuove disposizioni sulla libertà di licenziamento o la possibilità del non-rinnovo. Viene elevato il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dall’attuale 1/1 a 3/2. Se si esclude l’obbligo per le imprese di garantire un preciso obbligo formativo (sappiamo già come ciò avverrà in Italia), il contratto d’apprendistato andrà probabilmente a sostituire i contratti a termine essendo molto conveniente per le imprese. Non è chiaro se vi saranno modifiche nel limite di età (al momento solo tra 16 e i 29 anni). Quindi un solo nuovo contratto si sostituisce al solo contratto di inserimento e non elimina part-time, collaborazione, somministrazione, tirocinio formativo, ecc.. Il grado di flessibilità in entrata dunque non subisce variazioni.

Grande enfasi sui giornali è stata data alla lotta contro l’abuso dei contratti più precarizzanti in particolare le Partite Iva. Per disincentivarne l’uso si prevede la trasformazione in prestazione subordinata se si dimostra che il rapporto di lavoro supera i 6 mesi all’anno e vale oltre il 75% dei ricavi del lavoratore. Sono esclusi gli iscritti ad un Albo Professionale. Inoltre viene aumentata l’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata Inps fino al 33% nel 2018. Quindi a parte la corporazione dei cosiddetti liberi professionisti si colpisce nel calderone del lavoro autonomo eterodiretto, mentre sarebbe stato saggio dare la possibilità di scelta al lavoratore se ritenere la sua prestazione subordinata o meno. Del tutto odioso l’aumento della contribuzione previdenziale, tutta a carico del lavoratore, che andrà sicuramente a incidere sulla remunerazione.

3 . Flessibilità in uscita e licenziamenti individuali: qui invece, si cambia eccome

L’art. 18 viene stravolto spacchettando il licenziamento senza giusta causa in due: il licenziamento discriminatorio con obbligo di reintegro e il licenziamento economico, per il quale il giudice può chiedere il reintegro in caso di “manifesta insussistenza”. Spetterà in entrambi i casi al lavoratore, davanti al giudice (checché se ne legga sui giornali), dimostrare l’insussistenza dei motivi discriminatori o economici il che rende di fatto inapplicabile il reintegro. Quindi sono del tutto strumentali e fuori luogo la polemica della Confindustria e la contentezza dei sindacati, che sulla difesa dell’art. 18 avevamo promesso le barricate. Ciliegina sulla torta, è stato ridotto l’indennizzo monetario: non più tra 15 e le 27 ma solo tra le 12 e le 24 mensilità. Comunque il tutto vale solo per le imprese con più di 15 addetti (a differenza di quanto contenuto nella prima stesura)

4 . Riforma degli ammortizzatori sociali: dalla padella alla brace

La riforma si muove solo sugli ammortizzatori a carico dello Stato, e solo per fare cassa: abolite indennità di disoccupazione, indennità di mobilità e Cassa Integrazione Straordinaria (dal 2014). Rimarranno sino al 2017 le casse a carico della contribuzione sociale (Cassa Integrazione Ordinaria) o dei finanziamenti europei (Cassa in deroga) finché questi saranno esigibili. Si sostituisce il tutto con l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi), a regime nel 2017, finanziata con i contributi sociali (specie con il +1,4% dei contratti a termine). Sarà solo per lavoratori dipendenti (esclusi i parasubordinati, le gestioni separate, i soci di cooperativa…) purché con due anni di anzianità assicurativa e 52 settimane di lavoro nell’ultimo biennio, parametri di accesso uguali a quelli oggi necessari per il sussidio di disoccupazione, che taglia fuori la maggior parte dei precari. Avrà un tetto massimo di 1119 euro lordi al mese, con durata di 12 mesi (18 per gli over 55), ma a scalare con una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese. Per rendere più digeribile questa pillola amara, nel periodo di transizione, è prevista una mini-Aspi, applicabile ai giovani lavoratori, con parametri di accesso più favorevoli: 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi (molto simili alla disoccupazione a requisiti ridotti già presente ora). Rimangono esclusi le varie forme di collaborazioni e altre tipologie precarie di lavoro.

In conclusione

Si chiude il cerchio della precarizzazione: sulla flessibilità in entrata si interviene su contratti già oggi scarsamente usati, si fa retorica sull’apprendistato senza dire una parola su stage e tirocini formativi (il Governo si impegna ad un intervento entro sei mesi: staremo a vedere), con la deregulation si favoriscono licenziamenti di massa (comunque possibili), ma soprattutto si avviano processi selettivi di licenziamento, aumentando il ricatto sulla forza-lavoro: licenziarne uno, per educarne 100. Infine, si insiste su quella politica dei due tempi che ha sempre caratterizzato gli interventi sul mercato del lavoro: il primo tempo della precarizzazione, da subire in nome della competitività, per ottenere in un secondo tempo (che mai arriva) un minimo di sicurezza sociale. Negli anni ’80, l’esigenza era favorire la crescita dell’occupazione, ai tempi di Treu, l’entrata in Europa, ora la crisi economica. Sappiamo come andrà a finire: anche ora la precarizzazione e le future briciole promesse di ammortizzatori sociali non innescheranno nessun processo virtuoso per l’economia italiana. Se si volesse uscire dalla crisi, sarebbe più saggio operare all’inverso: prima garantire sicurezza sociale, stabilizzare i redditi, ridurre il dumping sociale, favorire l’accesso ai servizi di base, invertire la iniqua distribuzione del reddito, per favorire la crescita della produttività sociale e solo successivamente intervenire, se necessario, sul mercato del lavoro, fondandolo non sulla coercizione al lavoro ma sulla libertà di scelta.

I provvedimenti di Monti-Fornero si collocano in un trend i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti. Le reazioni dei sindacati concertativi (Cgil compresa) sono talmente penosi che la dicono lunga sulla loro inutilità. Stavolta non hanno nemmeno portato a casa l’idea della concertazione come metodo e il loro riconoscimento come parti sociali. Non a caso Monti ha ribadito che si trattava solo di una consultazione. Cgil, Cisl e Uil hanno permesso un ulteriore slittamento verso il basso delle condizioni di lavoro e vita dei lavoratori e delle lavoratrici. Soprattutto per questo la Cgil continua a blaterare di un’improbabile mobilitazione, comunque subordinata alle esigenze politiche della partecipazione del PD ad una maggioranza bulgara di governo, che sta mostrando la sua essenza politica (altro che governo tecnico), riuscendo ad arrivare là dove Berlusconi non osava neanche avventurarsi.

I sindacati di base non concertativi, e le forze della sinistra extra-parlamentare (quelle che hanno promosso la manifestazione contro Monti del 31 marzo scorso) denunceranno l’attacco all’art. 18 rischiando di non rendersi conto che l’attacco non è al lavoro stabile, ma alla condizione precaria. Non essendo in grado di portare proposte adeguate ai processi di valorizzazione attuali, il loro agire rischia di essere inconcludente. Non si intravvedono all’orizzonte, se non in forma embrionale, forme di autoorganizzazione precaria, in grado di sviluppare nuovi strumenti del conflitto e nuovi metodi di lotta (vedi proposta di sciopero precario) difficili da sedimentare in una condizione precaria ricattabile e poco consapevole. Quindi è facile prevedere che tale riforma verrà approvata senza grandi ostacoli. Il punto di vista di precario è condizione necessaria ma non sufficiente a scatenare la rabbia precaria, indirizzandola verso processi costituenti in grado di imporre nuovi rapporti di forza.

Molta acqua dovrà passare ancora sotto i ponti e la vecchia/nuova talpa dovrà ancora scavare.

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